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Banca responsabile se non dissuade l’investitore

Banca responsabile se non dissuade l’investitore

Banca responsabile se non dissuade l’investitore dal compiere operazioni inadeguate

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 13/05/2016 n° 9892

L’ordine di investimento rischioso deve essere impartito per iscritto dall’investitore, mentre la dichiarazione resa dal cliente su modulo predisposto dalla banca non è dichiarazione confessoria, ma formulazione di un mero giudizio, non già affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo. Alla banca, infatti, s’impone di recedere dall’incarico per giusta causa, qualora non ravvisi tale adeguatezza.

Il caso

Un investitore evocava in giudizio la banca, chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di negoziazione in virtù del quale aveva effettuato una serie di operazioni di investimento con effetti negativi sul suo patrimonio. Il Tribunale rigettava la domanda, che invece veniva parzialmente accolta dalla Corte di Appello. La banca ricorreva in Cassazione (unitamente all’investiore, sotto altri profili).

La decisione

continua al seguente link:

http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/31/banca-responsabile-se-non-dissuade-investitore-dal-compiere-operazioni-inadeguate

 



 

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