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Canone Rai in bolletta!! Facciamo chiarezza

COSA FARE se sono esentato, ma mi è stato addebitato in bolletta.

Su questo punto, l’ Agenzia delle Entrate ha chiarito che se nella bolletta della luce è stato addebitato il canone e il consumatore rientra tra quelli che ne sono esentati, può stracciare il bollettino che ha ricevuto e compilarne uno nuovo che non tenga conto del canone Rai, senza temere che la luce possa essere staccata o che possa arrivare una qualsiasi sanzione.

In questo caso, il gestore del servizio di fornitura elettrica informerà l’Agenzia delle Entrate che provvederà a gestire la segnalazione.

Rivolgiti a NOI  per tutte le informazioni e per essere assistito.

 

Tutto quello che c’è da sapere sul canone RAI in bolletta

Il Governo con la legge di Stabilità 2016, ha inserito il pagamento del canone Rai nella bolletta della luce, prevedendo una serie di sanzioni a carico di chi eviterà di pagarlo o dichiarerà falsamente di non possedere alcuna televisione all’Agenzia delle Entrate.

In caso di evasione, la sanzione è compresa tra i 200 e i 600 euro, in aggiunta al versamento del canone stesso; mentre nel caso di false dichiarazioni si rischia fino a 2 anni di reclusione.

Quindi nelle bollette dell’energia elettrica di luglio e agosto, i consumatori si sono visti addebitare le prima rate del canone Rai che quest’anno ha un costo di 100 euro.

Le rate hanno una scadenza mensile, da gennaio ad ottobre. Ciò significa che nella prima bolletta successiva al 1° luglio sono state addebitate le rate scadute sino a quel momento (7 rate da 10 euro ciascuna). Ad esempio: se la bolletta elettrica ha scadenza il 15 luglio, la stessa conterrà anche la rata del canone Rai scaduta il 1° luglio. Quindi avremo il costo dell’energia elettrica più i 70 euro del canone riguardanti i primi sette mesi del 2016.

Dal 2017, invece, si pagheranno 10 euro al mese da gennaio ad ottobre. Ma poiché la maggior parte delle bollette sono bimestrali, gli italiani pagheranno 20 euro a bolletta per 5 bimestri.

Chi non deve pagarlo?

 

  • soggetti che non detengono un apparecchio televisivo;
  • anziani con più di 75 anni e un reddito annuo non superiore ai 6.713,98 euro sommato a quello del proprio coniuge;
  • eredi che sono già intestatari di una fornitura elettrica per cui pagano un canone Rai;
  • proprietari di seconde case (il canone Rai si è tenuti a versarlo soltanto una volta);
  • residenti all’estero che hanno una casa in Italia ma in cui non è presente una televisione (con un’utenza elettrica di tipo non residenziale e una televisione nella          casa, invece, bisogna pagare il canone Rai perché la residenza fuori dai confini non       dà comunque diritto all’esenzione);
  • proprietari si seconde case in affitto: in tal caso pagano il canone gli inquilini, tuttavia se gli stessi affittuari risultano già titolari di un’altra utenza elettrica per cui          pagano il canone tv non sono tenuti ad alcun versamento.

Sono inoltre esenti dal pagamento tutti coloro che godono dell’esenzione in ragione di       apposite convenzioni internazionali ovvero:

  • agenti diplomatici,
  • funzionari o impiegati consolari
  • funzionari di organizzazioni internazionali,
  • militari di cittadinanza non italiana
  • il personale civile non residente in Italia

Le categorie che, invece, pur essendo esenti dal pagamento del canone Rai 2016 non sono tenute all’invio della dichiarazione sostitutiva sono:

  • conviventi
  • colf e badanti
  • i vecchi abbonati Rai non titolari di bollette della luce,
  • le famiglie composte da coniugi che vivono in un’unica abitazione, con un’ utenza    elettrica intestata, ad esempio, al marito e l’abbonamento tv intestato alla moglie, in               quanto la voltura sarà automatica nei confronti del solo titolare della fornitura

Poiché l’esenzione non è automatica, il termine ultimo per presentare il modulo era  il 16 maggio 2016, mentre coloro che l’hanno presentato successivamente ma entro il 30 giugno saranno esentati solo per il 2° semestre dell’anno. Quest’ultimi pagheranno solo le quote da gennaio a giugno addebitate sulla bolletta di luglio.

Il modulo di esenzione va presentato ogni anno. Per il 2017 c’è tempo dal 1°luglio 2016 al 31 gennaio 2017 al fine di ottenere l’esonero per tutto l’anno, mentre per ottenere l’esonero solo per il secondo semestre, la dichiarazione va presentata dal 1° febbraio 2017 al 30 giugno successivo.

Attenzione, in caso di domiciliazione bancaria si può:

  • revocare la domiciliazione al fine di poter pagare l’importo corretto;
  • comunicarlo tempestivamente al proprio gestore in modo da evitare l’addebito di canone non dovuto.

 

Bolletta della luce intestata nel luogo di residenza ma non si possiede la tv

Chi detiene una televisione ma non ha la bolletta della luce intestata a sé nella propria abitazione di residenza dovrà pagare il canone Rai in maniera analoga a quanto avveniva precedentemente al 2016, ossia mediante il tradizionale bollettino postale.

 

Mancanza sia della bolletta della luce intestata che della tv

Per coloro i quali, sino all’anno scorso, hanno versato regolarmente il canone Rai, e non avendo la bolletta della luce intestata nel rispettivo luogo di residenza intendono chiedere il suggellamento, non potranno più farlo.

Questo perché la legge di Stabilità 2016 lo ha esplicitamente vietato, per cui non si potrà più detenere il proprio vecchio televisore inutilizzato, relegato in garage o magari in cantina al fine di evitare di pagare il canone. Al contrario, per far sì che questo possa avvenire si dovrà provvedere a disfarsene materialmente inviando, anche in questo caso, all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di mancata detenzione dell’apparecchio televisivo.

 

Se ho già pagato la somma presente in bolletta, cosa devo fare?

In questo caso, l’Agenzia delle Entrate con un apposito provvedimento (n.125604/2016) ha stabilito le modalità per ottenere il rimborso di quanto è stato erroneamente pagato.

I contribuenti possono inviare da subito l’istanza, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento, con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Mentre in modalità telematica, utilizzando le credenziali dei servizi telematici del Fisco, la procedura sarà attiva solo a partire dal 15 settembre 2016.

I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità (ad esempio invio di assegno), sempre che i gestori restituiscano i 70 euro entro 45 giorni dalla ricezione dell’apposita comunicazione che sarà inviata dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, il rimborso sarà pagato direttamente dall’Agenzia.

E se il canone Rai non è presente in bolletta?

Il contribuente dovrà pagarlo mediante F24 entro il 31 ottobre 2016 inserendo come codice tributo Tvri (rinnovo abbonamento) o Tvna (nuovo abbonamento) a seconda dei casi; codici che saranno operativi dal 1° settembre 2016.

 

 

 

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