n tema di diffamazione tramite “
internet“, ai fini della tempestività della querela, il termine di 3 (tre) mesi previsto dall’
art. 124 co. 1 c.p. decorre dal momento in cui la persona offesa ha contezza delle espressioni ingiuriose immesse sul sito web (in questo caso facebook), qualora fra la cognizione della stessa e l’ immissione in rete vi sia prossimità temporale. E’ questo il principio di diritto espresso nella sentenza n. 1596 del Tribunale di Lucca in composizione monocratica pronunciata in data 14 Luglio 2016.