Confconsumatori: assistenza e riprotezione spettano in ogni caso. I voli a cui può applicarsi il Regolamento Comunitario n. 261/2004. CIRCOSTANZA ECCEZIONALE E TUTELE – Ci troviamo di fronte ad una circostanza eccezionale che sfugge alla possibilità di controllo da parte delle compagnie, quindi non è dovuta la compensazione pecuniaria. Tuttavia, anche in presenza di una circostanza eccezionale le compagnie in caso di cancellazione hanno l’obbligo di riproteggere i passeggeri con altro volo o rimborsare il prezzo...
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