Equitalia, rottamazione cartelle. Ecco cosa fare
La Definizione agevolata prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015.
Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Chi ha già un piano di rateizzazione può aderire, ma deve pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.
Rateizzazione
Si può pagare sia a rate che in un’unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento.
È possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 4 rate: il decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.
Come presentare la domanda
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente entro e non oltre il 23 gennaio 2017:
- presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;
- alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.
Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del DL sulla Gazzetta Ufficiale) l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.
Clicca qui per scaricare il MODULO DI ADESIONE
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