fbpx

Cattivi pagatori: sofferenze segnalate dalle banche

Cattivi pagatori: sofferenze segnalate dalle banche

Nuova pronuncia del tribunale di Grosseto sul tema dei cattivi pagatori: la procedura deve essere rispettata e il debitore ha ampie tutele

 

Grosseto, 29 gennaio 2020 – Nuove segnalazioni sono arrivate da parte delle banche riguardo al tema dei cattivi pagatori e già lo scorso anno Confconsumatori aveva segnalato una importante pronuncia cautelare del Tribunale di Grosseto.

 

Lo stesso Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale sulla procedura di reclamo proposta da un’importante Banca, ha ribadito alcuni concetti chiave la cui violazione da diritto al debitore a essere cancellato dalla lista dei cattivi pagatori.

 

Infatti per il  collegio del Tribunale grossetano le banche, le comunicazioni di cui all’articolo 125, comma 3 del TU nonché l’articolo 4, comma 7 del codice  deontologico della privacy nonché della circolare 139/1991 emanata dalla Banca d’Italia impongono agli intermediari, non si applicano solo ai consumatori ma anche alle imprese, in forza del principio di buona fede secondo l’articolo 1375 c.c., che la banca deve tenere nel corso del rapporto contrattuale, quindi deve astenersi dal comunicare la sofferenza se non ha prima costituito in mora ed avvisato il debitore delle conseguenze in caso di mancato pagamento del debito La banca non solo deve inviare la comunicazione ma deve accertarsi che la stessa sia stata ricevuta del debitore.

 

Parimenti per il collegio del Tribunale, la banca deve provare prima di effettuare la segnalazione, di adempiere all’obbligo sostanziale di valutazione della sofferenza ovvero svolgere adeguata istruttoria (che poi non può svolgere dopo la contestazione dell’interessato) sulla possibilità o meno del debitore di restituire il debito, quindi se il debitore ha reddito o patrimonio sufficiente per rimborsare la somma.

 

Dunque, visto il dilagare del fenomeno delle sofferenze segnalate in Banca d’Italia da parte delle Banche e società cessionarie dei crediti, è bene ricordare che il consumatore, e in generale tutti i debitori, hanno una tutela rapida attraverso il ricorso cautelare ed urgente al Tribunale giacché la giurisprudenza ormai consolidata ritiene il danno difficilmente riparabile se non con una rapidissima pronuncia del Tribunale.

Il testo dell’ordinanza è scaricabile a questo link

user-gravatar
ConfConsumatori Taranto
No Comments

Post a Comment